mercoledì 30 novembre 2016

Meditazione referendaria n* 8 #senatoelettivo: ma davvero?

Matteo Renzi in versione antibufala mentre pronuncia la formula magica: Sim Sala Bim 

Ecco cosa recita all'articolo 2 il disegno di legge di riforma costituzionale 12/04/2016, G.U. 15/04/2016:

Art. 2. 
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
* I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
*  durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

* i sindaci-senatori vengono eletti in tempi diversi dai consigli regionali, e questi ultimi a loro volta hanno scadenze diverse. Alla faccia della semplificazione e della stabilità delle maggioranze.

1 commento:

  1. ...in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi

    Magari sono confusa io, ma non mi risulta che gli elettori eleggano i consiglieri delle istituzioni territoriali (Regione e Comune, immagino, forse...).
    Gli elettori eleggono un Sindaco o un Presidente di Regione, il quale può (oppure no) avere già espresso quale sarà la propria Giunta, ma i consiglieri sono la somma proporzionale fra vincitori e vinti, quindi se viene eletto sindaco Tizio, avrà un numero di consiglieri in proporzione al numero di voti e di citadini residenti. Ma nel consiglio ci saranno anche i consiglieri di minoranza e quelli delle liste che hanno preso magari un solo consigliere.
    Chi decide quale dei consiglieri andrà a Roma a fare il senatore?
    E come può il cittadino votare il futuro senatore se non sa nemmeno chi sarà assessore, chi consigliere? E se il consigliere decade? E se si ritira prima o durante il mandato? Chi rivota per sostituirlo se nel frattempo è anche Senatore?
    Il delirio impera...

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